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Statuto dell'Associazione

Titolo I - Costituzione, sede, scopi e durata.

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e costituita, con sede in Perugia, Via Chiusi n. 556, una associazione denominata: "ASSOCIAZIONE UMBRIA AFRICA - ONLUS". L'Associazione potra utilizzare anche la sigla abbreviata "A.U.A.".

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi secondarie, filiali, rappresentanze e sezioni locali.

Articolo 2

L'Associazione viene costituita senza predeterminare la sua durata; il potere per l'eventuale scioglimento e demandato all'Assemblea dei soci nelle forme e nei modi di cui al presente statuto.

Articolo 3

L'Associazione Umbria Africa (A.U.A.) ONLUS e un'organizzazione di volontariato laica, indipendente,apartitica e democratica nata l'11 febbraio 2005.

L'Associazione si fonda sui valori di solidarieta e giustizia sociale; promuove la cultura dei diritti universali dell'uomo.

L'azione di Umbria Africa si sviluppa quindi lungo due linee direttrici:

- promuovere la partecipazione del migrante alla vita della comunita per favorire una integrazione reale e consapevole;

- praticare nuove forme e modalita di cooperazione per lo sviluppo del continente africano, basate sul coinvolgimento attivo del migrante quale "ponte" naturale tra comunita di provenienza e comunita di arrivo.

L'Associazione Umbria Africa intende infatti valorizzare il patrimonio culturale, le fonti di informazione, le reti relazionali, le risorse e le competenze dei migranti, potenziando il loro duplice ruolo di promotori della solidarieta e di operatori qualificati all'interno dei processi di cooperazione allo sviluppo.

Essa non persegue finalita di lucro neanche in forma indiretta e si avvale, per lo svolgimento della sua attivita, in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

L'Associazione e una Onlus, rispettando lo statuto tutti i requisiti a tal fine richiesti dal D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997.

L'Associazione ha per scopo lo svolgimento di attivita nei settori:

a) dell'assistenza sociale e socio-sanitaria;

b) dell'istruzione;

c) della formazione;

d) della promozione della cultura e dell'arte;

e) della tutela dei diritti civili;

dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 460/97.

L'Associazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalita di solidarieta sociale.

E' fatto espresso divieto all'Associazione di svolgere attivita diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi dell'art 10 del D.Lgs. 460/97.

l'Associazione si propone, tra l'altro, di svolgere

qualsiasi altra attivita funzionale al raggiungimento dei propri scopi.

Per realizzare i propri scopi l'Associazione puo acquistare, scambiare, vendere e distribuire materiali oggetto della sua attivita; stampare e divulgare pubblicazioni, anche periodiche.

L'Associazione potra inoltre compiere tutti le operazioni finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari, aventi pertinenza con lo scopo istituzionale, nonche beneficiare, per la realizzazione dei propri scopi, di tutte le provvidenze di legge, nonche di eventuali contributi erogati da Enti e/o Istituzioni a carattere locale, nazionale ed internazionale, fermo restando che l'Associazione non ha fini di lucro e che gli eventuali introiti verranno destinati a finanziare l'attivita di ricerca e le iniziative dell'Associazione e potranno essere reinvestiti esclusivamente per gli scopi istituzionali.

L'Associazione, in particolare, intende operare con lo spirito e con le finalita previste dalle normative nazionali ed europee in materia di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale, avvalendosi di tutte le agevolazioni, contributi, convenzioni e quant'altro previsto da dette normative.

L'Associazione potra compiere tutte le operazioni necessarie o utili allo svolgimento delle attivita Istituzionali ed aderire ad altri Enti od Organismi morali, culturali e sociali, nonche partecipare a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e rafforzare, con l'esempio nei rapporti tra associati e in quelli tra essi e gli altri cittadini, i principi della convivenza democratica ed i legami della solidarieta.

Titolo II - Associati

Articolo 4

Possono essere associati ordinari dell'Associazione persone fisiche maggiorenni, associazioni e fondazioni che ne condividono e accettino finalita e modi di attuazione.

E' espressamente esclusa la temporaneita della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 5

Gli associati si distinguono in FONDATORI, ONORARI e EFFETTIVI.

La qualifica di associato FONDATORE e riconosciuta a coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione e, quindi, ai signori Paul Dongmeza, Magnanini Alvaro e Battaglia Daniela.

Sono associati ONORARI quelli indicati dall'Assemblea tra coloro che possiedono particolari requisiti o possono portare specifici contributi connessi all'attivita dell'Associazione. Gli associati onorari possono essere esentati dal Consiglio Direttivo dal versamento delle quote sociali.

Sono associati EFFETTIVI tutti gli altri associati.

Il numero degli associati e illimitato.

Chiunque desideri diventare associato deve presentare domanda al Consiglio Direttivo specificando:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, nazionalita, domicilio, residenza e professione nel caso di persone fisiche;

b) denominazione, sede, generalita del legale rappresentante ed allegando l'atto costitutivo e lo statuto, nel caso di associazioni e fondazioni;

c) di accettare ed attenersi al presente statuto e alle deliberazioni assunte dagli organi dell'associazione.

Le domande devono essere sottoscritte dall'interessato.

Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo in un'unica e definitiva istanza, inappellabile, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della domanda, previo accertamento che il richiedente, per competenza e attivita sia in grado di apportare un effettivo contributo per il perseguimento dei fini dell'Associazione.

Articolo 6

Tutti gli associati sono tenuti al versamento dell'importo della quota sociale, che viene determinata dal Consiglio Direttivo per ciascun anno solare.

Articolo 7

Ciascun associato puo recedere dall'associazione, presentando al Consiglio Direttivo comunicazione scritta di recesso che produrra effetto con lo scadere dell'anno in corso, purche sia presentata entro il mese di settembre di ciascun anno. Qualora la dichiarazione sia presentata in epoca successiva, produrra effetto al termine dell'anno successivo. Chi recede non puo ripetere i contributi versati ne vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 8

L'esclusione di un associato e deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei suoi componenti, su relazione motivata del Collegio dei Probiviri se nominato, nel caso che l'associato:

a) non sia piu in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

b) non osservi le disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti interni oppure le deliberazioni legittimamente prese dagli organi dell'Associazione;

c) svolga attivita contrastanti con gli interessi dell'Associazione, la danneggi materialmente o moralmente, fomenti dissidi e disordini di qualunque natura tra i soci;

d) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione.

L'associato inadempiente agli obblighi economici assunti verso l'Associazione deve essere preventivamente invitato dal Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mettersi in regola e l'eventuale esclusione potra aver luogo solo dopo che sia trascorso un mese da detto invito e sempreche l'associato si mantenga inadempiente.

L'esclusione per morosita comporta comunque l'obbligo, per l'associato escluso, del versamento delle quote dovute all'Associazione fino al momento del provvedimento, nonche il soddisfacimento delle obbligazioni assunte fino a tale data, derivanti dalla sua qualita di associato.

Articolo 9

La qualita di associato non e trasmissibile.

La quota associativa non e trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non e rivalutabile.

 

Titolo III - Patrimonio dell'Associazione

Articolo 10

Il patrimonio sociale e indivisibile ed e costituito:

- dall'ammontare delle quote sociali;

- dai beni mobili ed immobili di proprieta dell'Associazione;

- da contributi, erogazioni e lasciti diversi da parte di terzi;

- da ogni altro fondo, accantonamento o riserva costituita a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

 

Titolo IV - Esercizio finanziario - Bilancio

Articolo 11

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Articolo 12

Il bilancio consuntivo, unitamente a quello preventivo, viene redatto annualmente dal Consiglio Direttivo, previo esatto inventario, da compilarsi con criterio di oculata prudenza e previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato. I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea convocata per approvarli.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

 

Titolo V - Organi sociali

Articolo 13

Costituiscono gli organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vice Presidente;

e) il Segretario;

f) il Tesoriere;

g) il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato;

h) il Collegio dei Probiviri, se nominato;

i) Forum delle Associazioni Aderenti.

 

Titolo VI - Assemblea degli associati

Articolo 14

L'assemblea e organo sovrano.

L'assemblea degli associati si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno.

Alle assemblee possono partecipare tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali.

Gli associati, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, possono farsi rappresentare da altri associati, che non siano membri del Consiglio Direttivo, mediante delega scritta.

Ciascun associato non puo essere portatore di piu di una delega.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

E' di competenza dell'assemblea ordinaria:

a) stabilire la composizione numerica e nominare i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;

b) approvare gli eventuali regolamenti interni;

c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo annuali;

d) approvare i regolamenti delle sezioni, che dovranno prevedere organi e modalita di funzionamento;

e) trattare tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dallo statuto o sottoposti al suo esame dai componenti del Consiglio Direttivo.

E' di competenza dell'assemblea straordinaria:

a) la modifica dello statuto dell'Associazione;

b) lo scioglimento dell'Associazione;

c) la devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

L'assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo degli associati o di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o per volonta del Presidente ogni qual volta egli ne ravvisi la necessita.

Ogni associato ha diritto ad un voto in assemblea. Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e la modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 15

L'Assemblea ordinaria e validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti associati che rappresentino almeno la meta piu uno degli aventi diritto;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea straordinaria e validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti in proprio o per delega tanti associati che rappresentino almeno i tre quarti (3/4) degli aventi diritto;

- in seconda convocazione quando sono presenti in proprio o per delega tanti associati che rappresentino almeno la meta (1/2) degli aventi diritto.

Ciascun associato o socio ha diritto ad un solo voto.

Le votazioni devono essere effettuate a scrutinio palese.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza degli associati presenti all'Assemblea.

Le deliberazioni relative allo scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio dell'associazione debbono essere adottate con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi (2/3) degli aventi diritto.

Articolo 16

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, e convocata dal Presidente mediante avviso diretto a tutti gli associati, da esporre presso la sede dell'Associazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso dovra indicare l'elenco degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potra aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'Assemblea puo essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

Articolo 17

L'Assemblea e presieduta dal Presidente dell'Associazione o in assenza da altro associato designato dai presenti.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in sua assenza, da altro associato designato dai presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea degli associati devono constare da verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene trascritto nell'apposito libro di cui gli associati possono prendere visione ed ottenere estratti. Nello stesso libro verranno trascritti i bilanci ed i rendiconti approvati ed anche di questi gli associati potranno prendere visione ed ottenere estratti.

Articolo 18

All'Assemblea possono essere invitate dal Consiglio Direttivo, a presenziare e ad intervenire nel dibattito, persone non facenti parte dell'Associazione, quando cio sia ritenuto di interesse dell'Associazione stessa.

 

Titolo VII - Consiglio Direttivo

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo e composto di un numero di membri variabile da un minimo di tre (3) ad un massimo di nove (9), eletti tra gli associati dall'Assemblea, che ne stabilisce anche il numero.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, elegge, scegliendoli tra i propri membri, un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e il Tesoriere. Il Vice Presidente potra ricoprire anche la carica di Segretario o Tesoriere.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In deroga a quanto sopra i primi due (2) Consigli Direttivi dell'Associazione dureranno in carica cinque anni.

I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso per l'attivita svolta.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e, comunque, una volta ogni tre mesi.

Il Consiglio Direttivo e convocato dal Presidente, anche a seguito di domanda motivata di almeno due (2) Consiglieri, o dei Revisori dei Conti, se nominati.

La convocazione e fatta a mezzo lettera e/o e-mail, da spedire o consegnare almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, e-mail o raccomandata a mano, in modo che i Consiglieri e i Revisori ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio Direttivo si ritengono legalmente costituite con la presenza di tanti membri che rappresentino la meta piu uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti e le votazioni sono palesi.

Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve redigersi processo verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene trascritto nell'apposito libro.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, manca a tre sedute consecutive e considerato decaduto dalla carica.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo provvede, in conformita allo statuto, all'amministrazione della Associazione, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

In particolare e di competenza del Consiglio Direttivo:

a) formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

b) relazionare all'Assemblea sull'attivita svolta;

c) redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, la cui redazione e obbligatoria;

d) deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni e contribuzioni varie;

e) proporre all'approvazione dell'assemblea il regolamento interno, o modifiche allo statuto;

f) deliberare l'apertura di sezioni fissando le norme che ne regolano il funzionamento;

g) deliberare l'ammissione e l'esclusione di associati;

h) deliberare in ordine al compimento di qualsiasi operazione avente contenuto patrimoniale.

Il Consiglio Direttivo puo delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e da uno o piu dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio, inoltre, puo istituire Comitati tecnico-scientifici e Commissioni per l'approfondimento di determinate problematiche, stabilendone la composizione e le attribuzioni.

Articolo 22

La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione, nei confronti dei terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.

Egli convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali; ha la responsabilita di far eseguire le deliberazioni adottate, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attivita dell'Associazione.

Il Presidente sovrintende inoltre alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. Le operazioni bancarie possono essere effettuate a firma disgiunta dal Presidente o dal Vicepresidente all'uopo delegato.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione vengono affidate al Vicepresidente, previo rilascio di specifica delega da parte del Presidente medesimo.

Articolo 23

Il Segretario tiene aggiornati i libri dell'associazione; provvede all'aggiornamento del libro degli associati; redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, trascrive quelli dell'Assemblea degli associati; tiene aggiornato su apposito registro l'inventario di tutto il materiale di proprieta dell'Associazione, ne e responsabile e provvede alla sua manutenzione.

Articolo 24

Il Tesoriere e responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'Associazione; presenta i conti ad ogni richiesta del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti; provvede alla tenuta del libro cassa e degli altri documenti contabili inerenti i movimenti finanziari.

Le somme incassate dal Tesoriere dovranno essere versate presso l'Istituto di credito indicato dal Consiglio Direttivo; il Tesoriere non potra in nessun caso ritirare somme dagli Istituti bancari, come pure non potra effettuare pagamenti.

 

Titolo IX - Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 25

Qualora l'Assemblea degli associati lo ritenga opportuno potra procedere alla nomina di un Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, si compone di tre membri eletti dall'Assemblea, la quale, in caso di recesso e/o dimissioni, provvede entro trenta giorni alla elezione dei membri mancanti.

I Revisori possono essere anche non associati e devono essere persone competenti nel settore contabile.

I Revisori, nel corso della prima riunione, eleggono al proprio interno il Presidente.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori deve redigersi processo verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene trascritto nell'apposito libro.

Le deliberazioni del Collegio dei Revisori devono essere prese a maggioranza assoluta. Il revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Articolo 26

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilita sociale.

I Revisori devono anche:

a) accertare che la valutazione del patrimonio sociale venga fatta con l'osservanza delle norme di legge;

b) accertare, almeno ogni sei mesi, la consistenza della cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprieta dell'Associazione e di quelli ricevuti in pegno, cauzione o custodia;

c) convocare l'Assemblea quando non vi provvedono i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio ha il potere di richiamare il Consiglio Direttivo ai suoi doveri, qualora ravvisi irregolarita di ordine contabile.

Articolo 27

I Revisori che non assistono, senza giustificato motivo, alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio Direttivo, oppure non partecipano, o a due riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti, decadono dall'ufficio.

 

Titolo X - Collegio dei Probiviri

Articolo 28

Qualora l'Assemblea degli associati lo ritenga opportuno potra procedere alla nomina di un Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri, se nominato, e composto di tre membri scelti tra persone, autorevoli per prestigio e qualita morali, estranee alla Associazione, nominate dall'Assemblea, che nomina anche il Presidente del Collegio.

L'Associazione e gli associati sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che, comunque, riguardino l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie, dei regolamenti o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi dell'associazione competenti, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso.

Il ricorso ai probiviri deve essere proposto - a pena di decadenza - nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.

I Probiviri decidono, quali arbitri amichevoli compositori, con dispensa da ogni formalita.

Con apposita relazione scritta richiamano organi dell'Associazione o singoli associati ai loro doveri e propongono al Consiglio Direttivo sia di escludere associati sia di rifiutare una domanda di iscrizione.

 

Titolo XI - Forum delle Associazioni e Fondazioni Aderenti

Articolo 29

Viene costituito il Forum delle Associazioni e Fondazioni aderenti al quale hanno diritto di partecipare due rappresentati per ciascuna associazione e fondazione aderente regolarmente iscritta oltre al Presidente ed altro membro dell'associazione Umbria Africa.

 

Articolo 30

Il Forum si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, e una volta ogni tre (3) mesi.

 

TITOLO XII - Competenze del Forum

Articolo 31

Il Forum e un organo di natura propositiva ed e competente ad individuare le linee programmatiche delle iniziative di maggior rilievo che debbano essere, singolarmente o congiuntamente, assunte dalle associazioni aderenti nonche a facilitare i rapporti con le istituzioni pubbliche locali e nazionali.

Il Forum si propone, inoltre, di favorire la collaborazione e la sinergia di azione fra le diverse associazioni allo scopo di consentire il raggiungimento di risultati piu efficienti in relazione alle comuni finalita statutarie.

Le proposte deliberate dalla maggioranza dei componenti del Forum vengono sottoposte all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dell'Associazione Umbra Africa per ogni conseguente determinazione.

 

 

TITOLO XIII - Norme generali

Articolo 32

Tutti gli incarichi ricoperti negli organismi dell'Associazione non danno diritto di per se stessi ad alcuna remunerazione, compenso od onorario.

Gli associati ed i componenti degli organi sociali hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 33

Al Consiglio Direttivo e demandato l'onere di assolvere a tutte le incombenze necessarie per il riconoscimento governativo dell'Associazione quale ente morale, qualora l'Assemblea dovesse deliberare in tal senso

 

Titolo XIV - Disposizioni final i

Articolo 34

L'Associazione si intende sciolta di diritto nei casi previsti dal Codice civile.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento dell'Associazione deve provvedere alla nomina dei liquidatori, stabilendone i poteri e gli eventuali compensi.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, e fatto obbligo di devolvere l'intero patrimonio dell'Associazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilita sociale o a fini di pubblica utilita, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 35

Per tutto quanto non previsto o solo parzialmente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge sulle associazioni di natura privatistica.